Come si garantisce un sistema di qualità nazionale per il benessere animale .Il  D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede l’istituzione di un sistema di certificazione della qualità per il benessere animale

Del Prof. Stefano Biagiotti[1]

Sono ormai molti anni che in Italia parliamo di benessere animale, ma solo in questa primavera in piena pandemia, lo Stato italiano ha ritenuto necessario procedere ad una previsione legislativa.Per oltre quarant’anni l’Unione europea ha promosso il benessere degli animali. Gli standard europei per il benessere degli animali sono tra i più alti al mondo e l’UE è riconosciuta come leader globale in questo ambito. Le regole dell’UE hanno anche avuto un impatto positivo sulle norme dei paesi terzi.In queste brevi considerazioni mi sono concentrato sugli animali da allevamento, considerando che la norma italiana interessa il comparto zootecnico.L’Unione europea riconosce che gli animali sono esseri senzienti e meritevoli di protezione. La normativa comunitaria stabilisce requisiti minimi volti a preservare gli animali da qualsiasi sofferenza inutile durante le tre fasi principali: l’allevamento, il trasporto e l’abbattimento.Il concetto di benessere animale può risultare difficile da capire perché non ha una sola definizione e può significare diverse cose per persone diverse; generalmente si intende la qualità della vita di un animale come viene percepita da un singolo animale.Il benessere animale nel suo complesso non include solo la salute e il benessere fisico dell’animale ma anche il suo benessere psicologico e la capacità di esprimere i suoi comportamenti naturali. Il benessere può essere considerato rispettato se gli animali sono in buona salute, si sentono bene e sono liberi dal dolore, come viene descritto dalle “cinque libertà” :

– prima: dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione garantendo all’animale l’accesso ad acqua fresca e ad una dieta che lo mantenga in piena salute;

-seconda: di avere un ambiente fisico adeguato dando all’animale un ambiente che includa riparo e una comoda area di riposo;

-terza: dal dolore, dalle ferite, dalle malattie prevenendole o diagnosticandole/trattandole rapidamente;

-quarta: di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche fornendo all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie;

-quinta: dalla paura e dal disagio assicurando all’ animale condizioni e cura che non comportino sofferenza psicologica.

Il buono stato di benessere animale si realizza quando ha  buone condizioni fisiche e mentali; in tal senso, ad ogni animale devono soprattutto essere evitate inutili sofferenze. E’ necessario che sia garantito il benessere in allevamento, durante il trasporto, nelle fiere, mercati, esposizioni o al macello. Ciò implica la possibilità di stimarlo attraverso delle valutazioni che siano quanto più possibile oggettive.
Le cosiddette “cinque libertà” (Brambell Report, 1968) costituiscono dei criteri di riferimento per la formulazione di tale giudizio: esse permettono di perseguire il rispetto dell’animale allevato, migliorandone le condizioni di vita e, contestualmente, di salvaguardare ed implementare le scelte industriali nel settore zootecnico. La “Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (2015/2957(RSP))” prende atto che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori: che il benessere degli animali è correlato alla salute animale e alla salute pubblica; che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale; che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base delle conclusioni generalmente accettate in ambito scientifico e tenendo debitamente conto dell’efficienza e della competitività della zootecnia agricola; che la coerenza delle norme in materia di benessere degli animali in tutta l’UE trarrebbe beneficio da una definizione delle buone prassi zootecniche; che, per garantire la sostenibilità, è importante assicurare un livello elevato di benessere degli animali, sebbene questo comporti investimenti e costi operativi supplementari che non sono distribuiti in modo proporzionato lungo la filiera alimentare. Il Parlamento europeo esorta e sollecita la Commissione europea ad attuare senza indugio i punti ancora in sospeso della strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, oltre ad altre azioni.Ecco che alla luce di questo quadro europeo, anche se molto sintetico, si incardina l’art. 224-bis varato con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) dal secondo Governo Conte.Il sistema di qualità nazionale per il benessere animale nasce per assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente; i requisiti degli standard prevederanno requisiti superiori alle norme europee e nazionali, quindi più stringenti.Potranno aderire al sistema, volontario,  di qualità nazionale per il benessere animale tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Alla luce di quanto sopra nascono spontanee alcune domande,  alle quali cercherò di dare delle risposte.

A cosa serve questa certificazione? Le certificazioni di terza parte servono a dare evidenza del rispetto di una norma, sia essa volontaria che cogente. Nel caso in oggetto sembra celarsi il fatto che qualcuno voglia far passare il messaggio che i nostri produttori italiani non siano attenti al benessere dei loro animali. La certificazione di  cui all’art. 224-bis del Decreto Rilancio sembra servire a dare evidenza al consumatore finale che la carne che consumerà proviene da un capo allevato secondo le regole del benessere animale.

Chi dovrà sostenere i costi? I costi per le certificazioni di terza parte dovranno essere sostenute dagli allevatori, o probabilmente dai trasformatori, che oltre al costo di questa dovranno sostenere i costi per i  consulenti, per la redazione dei documenti di sistema, oltre ai maggiori oneri per la tenuta delle evidenze. Tutti questi costi andranno ad incidere, quasi sicuramente, sul consumatore finale.

Chi aderirà al sistema di certificazione? E’ verosimile pensare che al sistema di certificazione di qualità nazionale per il benessere animale aderiranno maggiormente allevamenti di grosse dimensioni, considerando che sono  già strutturati, hanno adeguate risorse finanziarie e probabilmente hanno necessità di dimostrare, al consumatore finale, la rispondenza ai dettami delle norme sul benessere animale e alla sostenibilità.

Di chi sono i vantaggi di questa certificazione? I vantaggi saranno dei grossi insediamenti zootecnici, il più delle volte di tipo industriale, che potranno permettersi l’iter di certificazione, degli enti di certificazione, dell’ente di accreditamento e dei professionisti.

Alla luce di quanto sopra è chiaro che ancora una volta l’anello debole della catena saranno i piccoli allevatori, che per  loro natura producono già carne di alta qualità, il loro processo produttivo è già sostenibile dal punto di vista ambientale, non sono a questi che devono essere imputate le grandi quantità di emissione di CO2, e qui sicuramente l’animale è allevato secondo le regole della tutela del suo benessere.Al termine di queste riflessioni è necessario appellarsi all’intelligenza dei governanti di eliminare questo sistema di certificazione che “ghettizza” e penalizza i piccoli produttori, con il rischio di essere la causa della fine dell’allevamento tradizionale, mentre in altre norme si tende a tutelarlo. Nella malaugurata ipotesi che si voglia proseguire nell’applicazione della norma, ci auspichiamo che vengano previsti sistemi di certificazione semplificati e non costosi per  i piccoli insediamenti,  che svolgono la zootecnica tradizionale alla base delle tradizioni e della cultura del nostro paese.

 

 

[1] Professore a contratto di Economia e Politiche dell’Ambiente presso l’Università Telematica Pegaso.