Toscana: ok al Regolamento del codice del commercio; assessore Ciuoffo; “tutele per consumatori e semplificazione per imprese”
“Con l’approvazione in giunta del Regolamento del Codice del commercio abbiamo completato il percorso che ha portato al rinnovo complessivo della normativa regionale. Un percorso che dota la Regione di un quadro normativo profondamente rinnovato, con maggiori tutele per i consumatori e più semplificazione amministrativa per le imprese, del quale sono pienamente soddisfatto perché sono convinto che anche le buone leggi sono determinanti per la crescita dello sviluppo economico e della qualità della vita dei cittadini”. Così l’assessore alle attività produttive e commercio Stefano Ciuoffo commenta il via libera della giunta regionale al “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)”.“Certamente – continua Ciuoffo – non ci saremmo mai immaginati di concludere il percorso del Codice del Commercio in un contesto quale quello attuale. Si tratta comunque di uno strumento efficace e strutturato per creare i presupposti di un rilancio di queste attività economiche in un quadro snello e innovativo. A questa nuova disciplina, insieme al governo, affiancheremo interventi per il rilancio dell’economia”. Questi gli aspetti peculiari del Regolamento che è incentrato principalmente sulla disciplina del commercio in sede fissa e delle manifestazioni fieristiche. Con l’entrata in vigore del Regolamento trovano finalmente applicazione anche alcune disposizioni della legge rimaste finora inapplicabili, tra le quali quelle relative al rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita (apertura, trasferimento o ampliamento), che d’ora in poi saranno esaminate da una conferenza di servizi tra Regione, Comune e Provincia che esprimerà un parere vincolante al rilascio dell’autorizzazione stessa, con potere di veto in capo alla Regione: il regolamento stabilisce la tempistica e le modalità di svolgimento dell’istruttoria e definisce gli elementi oggetto di verifica. Il regolamento contiene inoltre disposizioni tecniche finalizzate a garantire che gli esercizi commerciali siano dotati di servizi e infrastrutture tali da non gravare sulla viabilità esistente e nel contempo di consentirne ai consumatori la migliore fruibilità. A tal fine, sono stabilite le quantità minime di parcheggi per ciascuna tipologia di esercizi di vendita e sono dettate prescrizioni per la realizzazione dei collegamenti tra parcheggi e viabilità pubblica, in modo che, anche nel dimensionare i raggi di curvatura dei raccordi, si debba tenere conto degli effettivi ingombri dei veicoli attesi. Sempre allo scopo di minimizzare gli impatti sulla mobilità e di garantire la funzionalità degli esercizi commerciali, soprattutto di quelli di maggiori dimensioni, sono stabiliti appositi requisiti, quali il numero dei varchi in entrata/uscita e la segnaletica da adottare per semplificare l’accesso e si richiede la presentazione di uno specifico studio trasportistico, nel rispetto dei più aggiornati riferimenti tecnici della progettazione stradale. Per garantire l’accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, la progettazione dovrà rispettare le specifiche norme regionali dirette a eliminare le barriere architettoniche. L’insieme delle disposizioni descritte dovrà garantire agli esercizi commerciali un livello qualitativo elevato e omogeneo, realizzando un ottimale grado di competitività tra imprese. Il Regolamento disciplina anche le modalità e i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione regionale ai centri di assistenza tecnica (CAT). Con riferimento alle manifestazioni fieristiche, con il regolamento si recepisce e si attua l’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014, che aveva lo scopo di promuovere il coordinamento del sistema fieristico nazionale e di armonizzare le normative regionali del settore. A tal fine, sono stabiliti i requisiti che devono sussistere per qualificare una manifestazione fieristica come internazionale, nazionale o regionale e si individuano i soggetti legittimati a certificare i dati delle manifestazioni fieristiche e le modalità di certificazione, anche nel caso di manifestazioni alla loro prima edizione. Inoltre, si stabiliscono i requisiti strutturali e funzionali dei quartieri fieristici che possono accogliere manifestazioni internazionali e di quelli che possono accogliere manifestazioni nazionali e si stabiliscono le condizioni alle quali aree o edifici non classificati come spazi fieristici possano accogliere temporaneamente manifestazioni fieristiche, a condizione che siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.