Siena : dal 1 aprile scatta l’ordinanza per il contenimento delle zanzare. L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 103,29 euro

Con la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.), anche in considerazione ai disagi e rischi che queste specie comportano, il Comune di Siena ha emesso oggi, mercoledì 20 marzo, una specifica ordinanza a firma del Sindaco Nicoletta Fabio per la prevenzione e il controllo delle zanzare.

Le disposizioni

Nello specifico, viene chiesto a tutti i cittadini, a partire dal 1 aprile e fino al 30 novembre 2024, di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all’interno dei quali possa raccogliersi l’acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni; è richiesto di procedere alla loro vuotatura dall’acqua almeno una volta ogni cinque giorni o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere. Occorre provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua, e trattare l’acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all’interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno) e che non può essere periodicamente eliminata, con specifici prodotti antilarvali. In alternativa, laddove possibile, è consentito introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie). L’ordinanza richiede di conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento disinfestante rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti. E’ necessario, infine, tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. Sempre nello stesso periodo (1 aprile – 30 novembre), viene chiesto ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico, per evitare così pericolosi ristagni. Ai proprietari e conduttori di orti domestici di eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso, oltre che di svuotare periodicamente (almeno una volta ogni cinque giorni), o coprire ermeticamente, tutti i contenitori d’acqua usati per l’irrigazione. Le azioni di prevenzione e di trattamento di acqua ristagnante elencate coinvolgono anche: i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento all’attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero, di veicoli e di macchinari; i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita e altro; i responsabili di cantiere e i titolari di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche. L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 103,29 euro.