Siena: ordinanza su suolo pubblico; assessore Tucci , “nessuna volontà punitiva, ma serve rispetto delle regole”. Inviata la Pec agli esercenti per ricordare l’entrata in vigore dell’ordinanza che prevede sanzioni amministrative e chiusura dell’esercizio, per un periodo non inferiore ai cinque giorni

Il Comune di Siena ha provveduto a inviare una Pec agli esercenti del centro storico per notificare l’entrata in vigore dell’ordinanza che prevede sanzioni amministrative e chiusura dell’esercizio, per un periodo non inferiore ai cinque giorni, in caso di mancato rispetto dei regolamenti in materia di suolo pubblico e decoro urbano. Un provvedimento che è anche il frutto di una serie di incontri con le associazioni di categoria, che hanno contribuito e condiviso la necessità di una riorganizzazione generale nel rispetto delle esigenze di tutti. Nella Pec è contenuto il provvedimento a firma del Sindaco con le nuove prescrizioni, valide a partire dal 27 settembre, in materia di decoro urbano, rispetto del territorio e tutela del centro storico Patrimonio Unesco. “Serve rispetto delle regole – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale Enrico Tucci – per una Siena e un centro storico più fruibile per tutti, ognuno a seconda delle proprie esigenze. Non c’è nessuna volontà punitiva, l’imprenditoria per noi è essenziale ed è ovvio che la ristorazione è una parte rilevante dell’offerta cittadina, che deve essere adeguatamente conservata e tutelata. I tavolini nei luoghi più disparati creano, però, non solo problemi di decoro, che già sarebbe imprescindibile in un sito Unesco, ma anche di sicurezza per i cittadini. Su questo abbiamo inteso agire in maniera determinata. Gli uffici stanno monitorando la situazione, assieme alla Polizia Municipale. Il nostro auspicio è quello di non arrivare ad utilizzare la misura della chiusura dei locali e che gli esercenti si mettano rapidamente in regola, anche perché il 31 dicembre terminano le agevolazioni Covid e si ritorna alla situazione precedente al 2020, molto diversa dall’attuale. Avremo sicuramente nuove richieste di suolo pubblico, che saranno esaminate puntualmente con l’idea, da un lato, di venire incontro alle attività commerciali, dall’altro, di tutelare decoro e sicurezza. Mi auguro che gli esercenti comprendano che, se tutti rispettano le regole, la città è più vivibile per tutti”. Nel testo del documento si legge, ai sensi della legge 94/2009, “il Sindaco per le strade urbane quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazioni a fini di commercio, la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese e della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”. Per quanto riguarda la specifica chiusura dell’esercizio l’ordinanza evidenzia che “la sanzione della chiusura dell’esercizio sia qualificabile come sanzione accessoria rispetto alla violazione dell’articolo 20 Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere abusivamente installate, contestato che in alcune zone della città, soprattutto all’interno del centro storico sito Unesco, siano numerosi gli episodi di occupazione irregolare di suolo pubblico, cioè in assenza di titolo autorizzato, in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata e in difetto rispetto alle attrezzature e arredi previsti da parte di titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi”. Si è verificato, inoltre, che “il fenomeno dell’occupazione sine titulo degli spazi pubblici abbia determinato, da alcuni anni a questa parte, una incontrollata espansione delle attività per fini di commercio, compromettendo, soprattutto nelle ore serali e notturne, l’ordinata e libera fruizione degli spazi pubblici, nonché violando il principio di leale concorrenza fra le imprese”, si legge nel documento. Ed ancora, si considera che “il fenomeno ha assunto tali proporzioni da compromettere la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, generando pericoli per la pubblica incolumità, atteso che le occupazioni abusive di aree pubbliche riducono gli spazi accessibili ai pedoni”. “E’ rilevata – prosegue l’ordinanza – la necessità di perseguire, in maniera strutturata, un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel contesto ambientale”, preso atto che “con il provvedimento si intendono perseguire le osservazioni provenienti dal Ministero per I beni e le Attività Culturali di cui alla direttiva 10 ottobre 2012, a mente delle quali la tutela dei beni storici, artistici e architettonici di interesse nazionale ed internazionale che vedono il centro storico di Siena come ‘patrimonio dell’umanità Unesco’, passa anche attraverso una corretta fruizione degli spazi pubblici prossimi ai monumenti meta di flussi turistici particolarmente rilevanti”. “L’occupazione abusiva delle aree pubbliche – continua il documento – si risolve anche in una sostanziale evasione del tributo comunale”. Nell’ordinanza si legge poi che “alla violazione dell’articolo 20 Codice della Strada consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell’occupazione abusiva e, nel caso di occupazione ai fini di commercio, la chiusura dell’esercizio per un periodo che va da un minimo di cinque giorni fino al pieno adempimento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia”. Il documento, dunque, ordina “di procedere a carico di chiunque occupi, all’interno del centro storico di Siena per fini di commercio, senza alcun titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, il suolo pubblico” e stabilisce che “entro e non oltre cinque giorni consecutivi dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione la Polizia Municipale o gli altri soggetti individuati, provvederanno a trasmettere copia dello stesso al dirigente del Suap; nei successivi cinque giorni consecutivi dalla trasmissione del verbale di violazione, il dirigente procederà all’applicazione della sanzione accessorio della chiusura dell’esercizio commerciale o dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodi di cinque giorni e comunque sino al completo ripristino dello stato dei luoghi; in caso di reiterazione della violazione specifica nell’arco dei 365 giorni successivi dalla contestazione o notificazione del precedente verbale di violazione, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale o del pubblico esercizio commerciale o dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è raddoppiata rispetto a quella precedentemente comminata; il provvedimento di  temporanea sospensione del titolo dell’esercizio dell’attività e contestuale chiusura temporanea dell’esercizio stesso è esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della sua notificazione”.