Chianciano : Covid ; nuove risorse per la solidarietà alimentare.Buoni spesa o diritto di acquisto per i cittadini in difficoltà economia residenti nel comune. Le domande on-line nel “Portale del cittadino” del Comune

Il Comune di Chianciano Terme ha pubblicato un nuovo avviso (approvato lo scorso 4 dicembre, con Determinazione n. 1185) che va incontro ai cittadini in difficoltà economica a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19. Possono fare domanda per accedere alle nuove risorse stanziate dal Governo finalizzate alla solidarietà alimentare, ed accedere così ai buoni spesa o diritto di acquisto per emergenza Covid-19, i cittadini singoli italiani, comunitari e non comunitari, in possesso dei requisiti, o i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica in questo periodo di emergenza sanitaria, residenti nel Comune di Chianciano Terme al momento della presentazione della domanda. L’importo assegnato a ciascun cittadino è spendibile solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e tabacchi, nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità. L’importo assegnato a ciascun cittadino è: personale (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato dal Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme all’esercizio commerciale); non trasferibile, né cedibili a terzi; non convertibili in denaro contante. I buoni spesa saranno erogati fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione. Sono esclusi dalle misure dell’iniziativa di solidarietà alimentare i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) superi Euro 10.000,00, al mese precedente all’erogazione della domanda di contributo.  Come i cittadini possono presentare domanda. L’amministrazione comunale di Chianciano Terme ha stabilito sia i requisiti anagrafici che economici, oltre alle modalità di utilizzo dei sussidi. La domanda va inoltrata direttamente al Comune di Chianciano Terme dal sito web dell’Ente accedendo alla sezione “Portale del cittadino” (questo è link diretto: https://chianciano.soluzionipa.it/portal/). Poi occorre registrarsi o fare l’identificazione, se si è già registrati in precedenza. La richiesta può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare convivente. Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chianciano Terme, sarà il personale dell’ufficio stesso a comunicare l’esito della richiesta. Se l’esito della richiesta sarà positivo, il cittadino riceverà i buoni direttamente via E-mail, oppure in modalità cartacea. I buoni potranno essere presentati al punto vendita anche da smartphone. In caso di mancanza dei requisiti il cittadino riceverà una comunicazione via E-mail o cartacea contente le motivazioni dell’esito negativo. In caso di cittadini domiciliati temporaneamente nel comune di Chianciano Terme, l’esito dell’istruttoria sarà comunicato anche al Comune di residenza.  In caso di concessione del “Buono spesa o diritto di acquisto Emergenza Covid- 19 al cittadino sarà chiesto di scegliere l’esercizio commerciale (potranno anche essere scelti due esercizi commerciali), all’interno dell’elenco degli esercizi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, presso il quale (o i quali) si intende effettuare l’acquisto/i. Al momento dell’utilizzo dei buoni spesa è necessario presentare al negoziante un documento di identità e il codice fiscale. Se la spesa che il cittadino effettua nel negozio è superiore all’importo del buono spesa la differenza resta a carico dell’acquirente.   L’esercente ai cittadini che presentano i buoni spesa consegna i beni acquistati, unitamente allo scontrino fiscale, ma prima verifica la validità del buono stesso scaricandolo dal portale. Il commerciante accede al portale con le proprie credenziali (previa autenticazione o registrazione al portale, o in base ad una registrazione effettuate dal Comune), inserisce manualmente il numero “Codice del buono spesa”, o scansiona il Qr-Code presente nel buono, e inserire il “Codice Fiscale” del cittadino. Questa operazione può essere effettuata sia da Smartphone, Tablet o PC. I buoni spesa “consumati” dai cittadini sono comunicati al Comune in automatico e l’esercente riceve direttamente il rimborso. All’importo assegnato di diritto al cittadino non potrà essere operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.  Qualora il cittadino, avente diritto al buono spesa, è impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione – perché rientrante tra le persone alle quali è sconsigliato, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, di spostarsi al di fuori del proprio domicilio (anziani, disabili, persone che vivono situazioni di fragilità quali, a titolo esemplificativo: malati cronici, malati oncologici, soggetti immunodepressi) – il Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme autorizzerà una Associazione di volontariato ad effettuare l’acquisto ed il servizio di consegna spesa a domicilio, comunicandolo anche all’esercizio commerciale.  I buoni spesa sono assegnati: a nuclei familiari, anche con un solo componente, che, nel mese precedente alla presentazione della domanda non abbiano percepito alcuna erogazione in denaro; a nuclei familiari in cui sia stato percepito un introito, a qualunque titolo, fino a Euro 400,00, al netto di alcune voci indicate nell’Avviso; a nuclei familiari in cui sia stato percepito un introito, a qualunque titolo, tra Euro 400,01 e € 600,00, al netto di alcune voci indicate nell’Avviso. Non rientra nel conteggio degli introiti: il buono spesa o diritto di acquisto Emergenza Covid-19 percepito con i precedenti Avvisi; l’assegno di accompagnamento e i contributi ad integrazione dei canoni di locazione al netto: del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato e riferito all’alloggio di residenza); della rata (1/12) del mutuo (prima casa) per la casa di residenza; del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato) o della rata (1/12) del mutuo riferito ad immobili destinati alle attività sospese dal funzionamento (secondo il Dpcm del 3 novembre 2020); della rata mensile di eventuali prestiti al consumo; delle spese sostenute per l’acquisto di personal computer e/o nuovi allacci internet effettuati per consentire la didattica on-line dei propri figli; dello sgravio riferito al numero dei componenti del nucleo familiare come specificato (n. 1 componente, sgravio Euro 0,00; n. 2 componenti, sgravio Euro 120,00; n. 3 componenti, sgravio Euro 180,00; 4 componenti, sgravio Euro 240,00; n. 5 componenti e oltre, sgravio Euro 300,00); dello sgravio riferito alla presenza di minori con un’età 0-12 specificato (n. 1 minore, sgravio Euro 30,00; n. 2 minori, sgravio Euro 60,00; n. 3 minori, sgravio Euro 90,00; n. 4 minori, sgravio Euro 120,00; n. 5 minori o oltre, sgravio Euro 150,00).