Toscana: cosa prevede il testo “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana”

Di Alessandro Frappi

Ecco  un piccolo estratto delle parti principali del testo sui cosiddetti “diritti samaritani”

Art.1 Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

  1. La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l’abbandono e l’emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.
  2. La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce […] il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all’istruzione come elementi fondamentali per l’integrazione umana e sociale.
  3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.

 

Art. 2 Modifiche all’articolo 5 della l.r. 41/2005

Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:

“4, Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.

Art. 3 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/2009 1. Dopo il comma 35 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“35 bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale , è comunque garantito:

  1. a) l’accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
  2. b) l’accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;
  3. c) l’accesso dei minori all’istruzione obbligatoria e ai servizi per l’infanzia”.